Precari della scuola, condannata l’Italia

Sentenza della Corte Europea

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in 250mila da assumere. Accolto il ricorso dei sindacati: illegittime le norme italiane sulle supplenze

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BRUXELLES – “La normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell’Unione. Il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato”, è quanto scrive la Corte di giustizia europea nella sua sentenza odierna.

La sentenza della Corte europea arriva dopo i ricorsi del sindacato che richiamavano le norme europee contro l’abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego.

I DETTAGLI DELLA SENTENZA – La questione trova la sua origine nelle cause presentate da un gruppo di lavoratori precari assunti in istituti pubblici come docenti e collaboratori amministrativi in base a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Questi hanno lavorato durante periodi differenti, fermo restando che non sono mai state impiegate per meno di 45 mesi su un periodo di 5 anni.

Sostenendo l’illegittimità di tali contratti, i lavoratori hanno chiesto giudizialmente la riqualificazione dei loro contratti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la loro immissione in ruolo, il pagamento degli stipendi corrispondenti ai periodi di interruzione tra i contratti nonché il risarcimento del danno subito.

Secondo i giudici di Lussemburgo la normativa italiana non prevede alcuna misura diretta a prevenire il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. La Corte Ue evidenzia come “l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non ammette una normativa che, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali dirette all’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, autorizzi il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento delle procedure concorsuali ed escludendo il risarcimento del danno subito per tale rinnovo”. Inoltre la legge italiana “non prevede criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo risponda ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine”. E “non contempla neanche altre misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a tali contratti”. Trattandosi di un rinvio pregiudiziale, e cioè di quel meccanismo che consente ai giudici degli Stati membri di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta infatti al giudice del Paese Ue risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte europea. ANSA

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