Divorzio breve in vigore dal 26 maggio
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2015
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ROMA – Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 6 maggio 2015, recante “disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, il c.d. “divorzio breve”, che entrerà in vigore il prossimo 26 maggio.
La nuova norma, interviene direttamente sulla legge n. 898 del 1970, a suo tempo frutto di una lunga battaglia parlamentare. La legge, quattro anni dopo, fu anche oggetto di un inutile tentativo di abrogazione attraverso il referendum.
Oggi tutto cambia con grande rapidità e questa esigenza, appunto, è stata avvertita anche dal Legislatore, intervenuto con soli tre articoli, ma in maniera assolutamente significativa.
La nuova legge prevede una consistente riduzione del tempo che deve passare fra la separazione e la richiesta per ottenere il divorzio: da tre anni a 6 mesi, se si tratta di una separazione consensuale.
Se non c’è l’accordo delle parti sui termini della separazione, i tempi si allungano a 12 mesi (separazione giudiziale), indipendentemente dalla presenza o meno di figli.
La separazione decorre da quando si compare davanti al Presidente del Tribunale e la norma anticipa anche il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi al momento in cui il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Con la vecchia norma, invece, occorreva aspettare il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti attualmente in corso. L’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati sarà comunicata all’ufficio dello stato civile per l’annotazione dello scioglimento della comunione sull’atto di matrimonio.
Dal provvedimento, durante la discussione a Palazzo Madama, era stata stralciata la norma che prevedeva il c.d. “divorzio immediato”, vale a dire “senza il periodo di separazione”.
Sull’accelerazione del procedimento di separazione e divorzio erano già state adottate nel 2014 alcune misure acceleratorie, come la negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco, con il decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, che prevede due modalità che semplificano i procedimenti di separazione e scioglimento degli effetti del matrimonio, ovvero delle condizioni di separazione o di divorzio, entrambi adottabili solo in caso di totale accordo dei coniugi.
Su questo argomento, nei giorni scorsi è intervenuto il Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – con la circolare n. 6/15, che contiene importanti chiarimenti applicativi proprio in riferimento al decreto n.132/14 (conv. nella l. n. 162/14).
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