Abusi Edilizi. Il proprietario ignaro non paga

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L’estraneità del proprietario blocca le sanzioni comunali.

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ROMA – La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 4 settembre 2015 n. 4125 ha ribadito il principio consolidato in giurisprudenza, secondo il quale in materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario la posizione di quest’ultimo possa ritenersi neutra rispetto alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e, segnatamente, rispetto all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene, quando risulti, in modo inequivocabile, la completa estraneità del proprietario stesso al compimento dell’opera abusiva o che, essendone venuto a conoscenza, il proprietario stesso si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento.

L’art. 31, comma 2 del T.U. indirizza, infatti, l’ordine di demolizione non all’autore, ma al proprietario e al responsabile dell’abuso, in forma non alternativa, ma congiunta e simultanea, così rendendo palese che entrambi questi soggetti sono chiamati a ripristinare il corretto assetto edilizio violato dall’abuso: le ulteriori misure (acquisizione gratuita e pagamento di una somma in caso di inottemperanza) non possono, quindi, che riferirsi ai medesimi soggetti obbligati, non tanto e non solo come conseguenza dell’edificazione senza titolo, quanto come conseguenza dell’inottemperanza all’ordine che ad essi è stato impartito.

Quanto sopra risulta giustificato – conclude il Consiglio di Stato – dall’obbligo per l’Amministrazione di reprimere in qualsiasi momento l’esecuzione di opere realizzate senza titolo, esecuzione che ha carattere di illecito permanente, a cui sul piano urbanistico-edilizio corrisponde un’esigenza obiettiva di rimessa in pristino, che da sola costituisce ragione sufficiente dell’intervento sanzionatorio, senza necessità di ulteriore motivazione.

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