SEGNALAZIONI ED OPINIONI

Unioni Civili. Dal 5 giugno in vigore la Legge

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La disciplina delle convivenze in G.U. la legge n. 76/2016

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ROMA – Entra in vigore il 5 giugno 2016 la legge 20 maggio 2016 n. 76 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21.5.2016 – recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

La legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto. In particolare viene precisato che due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile che, alla presenza di due testimoni, provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.

Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l’interdizione di una delle parti per infermita’ di mente; se l’istanza d’interdizione e’ soltanto promossa, il pubblico ministero puo’ chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non puo’ aver luogo finche’ la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresi’ contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se e’ stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e’ sospesa sino a quando non e’ pronunziata sentenza di proscioglimento.

Fonte: Gazzetta Ufficiale dello Stato

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