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Attenzione alla Balneazione

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Norme di Sicurezza per il Traffico Locale

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LA MADDALENA – Con ordinanza n. 57 del 5 giugno 2017 (vedi), il Capo del Compartimento Marittimo di La Maddalena – Cap. Freg. (CP) Leonardo Deri – ha emesso le norme che disciplinano le attività ludiche di balneazione consentite dalle Motobarche Trasporto Passeggeri, che svolgono gite di breve durata nell’ambito dell’Arcipelago di La Maddalena.

La normativa, che l’anno passato era stata emessa in via sperimentale, quest’anno è stata confermata in via definitiva.

Sarà possibile, dunque, effettuare la balneazione entro un raggio di 10 metri dall’unità da Traffico alla fonda dalla quale proviene il bagnante. Altresì, tale facoltà è stata estesa anche alle altre Motobarche da trasporto passeggeri impiegate nei brevi viaggi lungo la costa e le località turistiche.

Attraverso una serie di prescrizioni indicate nella stessa Ordinanza della Capitaneria, il Comandante dell’unità da traffico, è ovviamente responsabile della sicurezza dei passeggeri per tutta la durata del viaggio, dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, così come disciplinato dal Codice della Navigazione e dovrà valutare, caso per caso, anche i momenti in cui non sarà possibile concedere la balneazione dalla propria unità.

Vedi l’Ordinanza n. 57/2017 della Capitaneria di Porto di La Maddalena.

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