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REDAZIONE – La Satira – come è noto – è un genere della letteratura, delle arti e, più in generale, di comunicazione, caratterizzata dall’attenzione critica ai vari aspetti della società, mostrandone le contraddizioni e promuovendo il cambiamento. Essa mira a far ridere criticando i personaggi e deridendoli in argomenti politici, sociali e morali. La Satira si distingue dalla comicità e dallo sfottò (la presa in giro bonaria), nei quali l’autore non ricorda fatti rilevanti e delicati e non propone neanche un punto di vista ma fa solo del “colore”.
La Satira, quindi, è un diritto costituzionale, che in Italia è garantito dagli articoli 21 e 33 della Costituzione.
Premesso quanto detto:
(da Il Diritto quotidiano – Roma)
E giusto sapere che il diritto di informazione è un diritto soggettivo strettamente collegato al diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero e che presuppone, affinché possa essere esercitato concretamente, il pluralismo delle notizie. Solo la presenza di più voci, anche contrapposte, realizza infatti pienamente il diritto all’informazione del cittadino.
Nella società contemporanea, sempre più digitalizzata, il diritto all’informazione assume un’importanza via e via crescente. L’attività di informare e di informarsi infatti oggi non si realizza con l’impiego di un unico canale, ma con strumenti e mezzi diversificati che cambiano continuamente anche il modo di comunicare.
Sulla definizione del diritto di informazione sono sorte due diverse correnti interpretative:
- la prima ritiene che il diritto di informazione faccia riferimento alla libertà di informare per gli operatori del settore e al diritto ad essere informati per i destinatari dell’attività;
- la seconda invece riduce il diritto di informazione al diritto di informare e di informarsi.
Entrambe le interpretazioni meritano attenzione perché esprimono in sostanza un principio fondamentale che è alla base del corretto funzionamento della democrazia e che rientra nei diritti contrapposti ma collegati sanciti dall’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, di cercare e di fornire informazioni.
Nel nostro ordinamento, il diritto di informazione non è definito in modo espresso e univoco.
Secondo l’orientamento maggioritario, questo diritto è legato inevitabilmente al principio sancito dall’art. 21 della Costituzione, che prevede la libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Principio che rappresenta il fondamento del pluralismo dell’informazione poiché solo la presenza di più operatori e più fonti dell’informazione, anche contrapposte, consentono al destinatario di formulare un ragionamento critico e un’idea.
Il diritto di informazione, anche se è uno dei diritti fondanti dei regimi democratici, deve fare i conti con esigenze parimenti meritevoli di tutela, di fronte alle quali può essere costretto a retrocedere. Il contemperamento dei vari interessi in gioco riveste una particolare importanza nel mondo digitale e dell’informazione online.
Al diritto di cronaca, inteso come declinazione del diritto di informazione, si contrappongono infatti, come nel mondo della comunicazione cartacea, televisiva e radiofonica, il segreto dell’attività investigativa, la par-condicio dei candidati in occasione di elezioni politiche, le pubblicità aggressive, la tutela dei minori e di altri diritti parimenti rilevanti, che mirano a tutelare interessi contrapposti.
Contemperamento che è contemplato anche dall’art. 10 CEDU – (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – Vedi) – il quale, dopo aver sancito al comma 1 la libertà d’espressione di ognuno precisa però che: “L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.”
Il diritto all’informazione, al di là delle possibile storture e invasioni di campo di altri diritti e interessi, è tuttavia sicuramente un importantissimo strumento per l’educazione e la cultura dei cittadini, in assenza del quale non ci sarebbe confronto di idee.
Si tratta di un diritto che ogni Stato deve garantire per perseguire obiettivi fondamentali come libertà di pensiero e pluralismo informativo.
Pace & Bene.
(Alberto Tinteri – Guardiavecchia.net)
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