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Consiglio di Stato: “è legittimo Obbligo vaccinale per il personale medico”. E non solo…

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ROMA(ansa)E’ legittimo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario: lo ha stabilito il Consiglio di Stato. Respinta l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari del Friuli-Venezia-Giulia. L’obbligo vaccinale scrivono i giudici non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà che grava su tutti i cittadini“.

L’obbligo vaccinale, si legge ancora, “è imposto a tutela non solo del personale sanitario, impegnato nella lotta contro la diffusione del Covid, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali“.

“…E l’obbligo vaccinale conclude il Consiglio di Statonon si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati“.

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Art. 2 della Costituzione Italiana

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

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NDR. Quindi… Tenendo conto dello stato di emergenza nazionale sancito da una Legge dello Stato – (…e internazionale che determina la Pandemia) – dovuta all’epidemia Covid-19, in applicazione agli art. 2 e 16 della Costituzione Italiana, (che non violano alcun diritto delle libertà), lo Stato sarebbe legittimato, per ragioni di sanità pubblica, ad imporre l’obbligo del Vaccino anti-Covid a tutti i cittadini dello Stato:

Art.16. della Costituzione Italiana

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2XIII c. 2].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

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PRETESA ILLEGITTIMA:

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