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“Il Boat Sharing” non è legale. Manca la norma.

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LA MADDALENA – Vorrei innanzitutto confermare la mia piena condivisione – (così come già evidenziato da qualcuno…) – sulla recente brillante proposta avanzata da Fabio Lai sul “Boat Sharing”. Ma credo, però, che tale proposta debba essere presentata al Parlamento, in quanto l’attuale normativa nazionale vieta all’amministrazione locale tale impegno.

Leggo poi su La Maddalena TV, sempre a firma di Fabio Lai, che il Comandante Leonardo Deri avrebbe emesso un comunicato stampa a Guardiavecchia.net, circa alcune affermazioni contrarie sul progetto presentato dallo stesso Fabio Lai: Ebbene nessun comunicato è stato fatto!

L’articolo da me postato successivamente – e poi rimosso per evitare le solite inutili polemiche – riportava semplicemente e fedelmente quello che è apparso nella pagina Facebook di La MaddalenaTV:

Perciò, come contrariamente sostiene Fabio Lai in un suo messaggio privato (forse di rimprovero), io non penso di dover chiedere eventuali autorizzazioni – a chi che sia – su questioni/opinioni già rese pubbliche, per poi esprimerne una mia.

Ma tornando nel merito del sistema “Boat Sharing”  – che Fabio Lai ha ben spiegato diffondendo – in questo caso – una sua nota stampa anche a Guardiavecchia.net – ho appreso che tale attività sarebbe “quella classica dell’economia partecipata identica al Car Sharing, Bike Sharing e a quelli già utilizzati per case e alberghi, proprio come avviene con Uber per le auto e con Airbnb per le stanze. L’unica differenza – ha precisato Fabio Lai – in questo caso è che il confine della condivisione è il mare. Un mercato, che si configura con la condivisione tra le persone del viaggio o del soggiorno e che negli ultimi anni sta consentendo a molte persone di organizzare le vacanze altrimenti difficilmente realizzabili… insomma, la creazione di una futura metropolitana del mare”. (vedi)

E a questo proposito, mi permetto di far presente che le disposizioni del nuovo Codice della Nautica sono ben chiare e si applicano alla navigazione da diporto – (…e non alle autovetture o ad altri regimi del mare…) – Su questo Codice, infatti, è specificato chiaramente sia quando la navigazione è esercitata per fini esclusivamente lusori o per fini commerciali.

E, per farla breve, quest’ultima – (con una procedura ben delineata) – si ha quando:

  • è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
  • è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  • è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
  • è utilizzata per assistenza all’ormeggio nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
  • è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino.

Creare, quindi, una metropolitana del mare, significherebbe invece di parlare di Traffico Passeggeri e non più di Diporto nautico.

Accostare il regime della Nautica da diporto alle attività similari della Car Sharing o Bike Sharing – citate da Fabio Lai nella sua nota stampa – credo sia un grossolano errore, almeno sotto il profilo della ratio imposta dalla norma.

Infatti, quest’ultime – (Car Sharing o Bike Sharing) – si riferiscono a procedure che non consentono alla Nautica da Diporto la condivisione tra altri utenti di mezzi nautici presi a noleggio e/o in locazione: non è possibile effettuare attività commerciali di questo tipo attraverso reti private oppure centrali di mediazione – (tipo agenzie di car sharing) – che vedono il privato noleggiare una imbarcazione e poi rinoleggiarla a sua volta ad un altro privato.

Il servizio car sharing commerciale vede i legittimi fornitori di servizi di mobilità (terreste) come SHARE NOW, che si presentano come noleggiatori professionali. Diversamente dai classici servizi di noleggio auto, i fornitori di car sharing sono autorizzati a calcolare gli importi in base ai minuti o ai chilometri.

Nel car sharing – inoltre – si può distinguere il cosiddetto servizio free floating (“a flusso libero”) e i servizi basati su stazioni fisse. In quest’ultima tipologia di car sharing il singolo utente ritira i veicoli da stazioni fisse – proprio come i servizi di autonoleggio – e deve riconsegnarli sempre nella stessa stazione.

Con il free floating – invece – i veicoli sono parcheggiati in strada ed è possibile individuarli e noleggiarli tramite una “APP” – (in cui vengono inseriti i dati della patente e tutti gli altri dati per stipulare il contratto telematicamente). Dopo l’utilizzo, il singolo utente che ha sottoscritto il contratto, non deve riconsegnare il veicolo presso la postazione di noleggio, ma può parcheggiarlo liberamente in un qualsiasi altro parcheggio (legale) all’interno della zona di esercizio indicata dal fornitore del servizio di car sharing.

Ma anche nel diporto Nautico, questo ultimo passaggio, e con un apposito accordo con il fornitore, l’imbarcazione può essere lasciata in altro porto.

Ora… capisco che siamo già entrati in campagna elettorale e che in questo periodo le proposte e le iniziative vengono lanciate per aria come coriandoli, ma alla fine però… dopo così tanta inutile polemica, mi domando:

  • La proposta di Fabio Lai – applicata alla nautica da diporto – quale vantaggio porterebbe ai fini dello sviluppo turistico… qui a La Maddalena?

(Alberto Tinteri)

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