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Le restrizioni previste nelle “Zone Rosse”

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Per opportuna informazione…

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LA MADDALENA – Così come disposto con Ordinanza n. 4 del 26.02.2011 del Sindaco di La Maddalena, in relazione all’istituzione della “Zona Rossa” nello stesso Comune di La Maddalena, le restrizioni ivi previste, sono così indicate:

  • ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, è individuata quale “zona rossa” il Comune di La Maddalena,per il quale sono adottate, a decorrere dalle ore 14:00 del 26.02.2021 e sino alle ore 14:00 del 05.03.2021, per la durata di sette giorni, eventualmente reiterabili per altri sette, sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dall’articolo 3 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 – (VEDI), come integrate e modificate dall’art. 2 del D.L. 23 febbraio 2021, n. 15.

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ART. 3 – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19… omissis… A far data dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  regioni ivi individuate, (quindi, anche per i Comuni di zona rossa), sono applicate le seguenti misure di contenimento:  

  • a) e’ vietato ogni spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai territori di  cui  al  comma  1,  nonche’  all’interno  dei  medesimi territori, salvo che  per  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per  motivi  di salute.  Sono  comunque  consentiti  gli   spostamenti   strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della  didattica  in  presenza nei limiti in cui la stessa e’ consentita. E’ consentito  il  rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito  sui territori di cui al  comma  1  e’  consentito  qualora  necessario  a raggiungere ulteriori territori  non  soggetti  a  restrizioni  negli spostamenti o nei casi in cui  gli  spostamenti  sono  consentiti  ai sensi del presente decreto. Lo spostamento verso una sola  abitazione privata abitata e’ consentito, nell’ambito del  territorio  comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di  anni quattordici  sui  quali tali persone  esercitino  la  potesta’  genitoriale  e  alle  persone disabili  o  non  autosufficienti  conviventi.  Per  i   comuni   con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli  spostamenti  di cui al periodo  precedente  sono  consentiti  per  una  distanza  non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • b) sono sospese le attivita’ commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’  individuate  nell’allegato  23,  sia  negli  esercizi  di vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia  consentito  l’accesso alle sole predette attivita’ e ferme restando le chiusure nei  giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, comma 10, lettera  ff).  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita’  svolta,  i mercati, salvo le attivita’  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.  Restano  aperte  le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • c) sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a prevenire  o  contenere  il    Resta  consentita   la   sola ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme igienico sanitarie sia per  l’attivita’  di  confezionamento  che  di trasporto, nonche’ fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto, con divieto di consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Per  i soggetti  che  svolgono  come  attivita’  prevalente  una  di  quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25  l’asporto  e’  consentito esclusivamente fino alle  ore  18,00.  Restano  comunque  aperti  gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le  autostrade,  gli itinerari europei E45 e E55, negli  ospedali,  negli  aeroporti,  nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni  caso  il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • d) tutte le attivita’ previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresi’ sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • e) e’ consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimita’ della propria abitazione purche’  comunque  nel  rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie;  e’ altresi’   consentito   lo   svolgimento   di   attivita’ sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • f) fermo restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  scuola dell’infanzia, della  scuola  primaria,  dei  servizi  educativi  per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di  primo grado,  le   attivita’   scolastiche   e   didattiche   si   svolgono esclusivamente con modalita’ a distanza. Resta salva la  possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora  sia  necessario  l’uso  di laboratori o in ragione di  mantenere  una  relazione  educativa  che realizzi  l’effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con disabilita’ e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89, del 7 agosto 2020,  e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione    134  del  9  ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento  on  line  con  gli  alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  • g) e’ sospesa  la  frequenza  delle   attivita’   formative   e curriculari delle universita’ e delle istituzioni di alta  formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento di tali attivita’ a distanza. I corsi  per  i  medici  in  formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale, nonche’ le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivita’, didattiche o curriculari, eventualmente  individuate dalle universita’, sentito il  Comitato  universitario  regionale  di riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in modalita’ in presenza. Resta in ogni caso  fermo  il  rispetto  delle linee guida del Ministero dell’universita’ e della  ricerca,  di  cui all’allegato 18, nonche’ sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui  all’allegato  22;  le disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto compatibili, anche alle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica;
  • h) sono sospese le attivita’  inerenti  servizi  alla  persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
  • i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita’ che ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell’emergenza;   il personale non in presenza presta la propria attivita’  lavorativa  in modalita’ agile;
  • l) sono temporaneamente sospese  le  prove  di  verifica  delle capacita’ e dei  comportamenti,  di  cui  all’art.  121  del  decreto legislativo 30 aprile  1992,    285,  per  il  conseguimento  delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto  legislativo  n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza di cui al comma 1;
  • m) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento dell’emergenza epidemica.

Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure piu’ rigorose.

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