CRONACA ED EVENTI

Musica nei locali. E’ polemica

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da La Nuova Sardegna

Ma facciamo attenzione…

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LA MADDALENA – Nascono in questi giorni le polemiche sullo stop forzato alla musica nei bar e nei ristoranti prima delle 2, orario consentito da una vecchia ordinanza sindacale e dal regolamento comunale.

A causare la chiusura anticipata in alcuni locali diverse segnalazioni alle forze dell’ordine.

In una lettera inviata al sindaco Luca Montella e al suo vice Massimiliano Guccini, insorgono i commercianti, che chiedono un incontro urgente: «Abbiamo necessità di discutere della questione in tempi brevi, la stagione turistica è ormai iniziata».

Gli amanti della Movida si aggiungono al coro di richieste di chiarimenti. «Per 15 anni nei locali si è sempre ascoltata musica o partecipato a serate danzanti sino alle 2, non capiamo perché ora si debba spegnere alle 23.30dice Marco Tedde, ex titolare di un bar e ristorante, appassionato di musica latino-americanaSiamo un centinaio di persone che si ritrovano due volte la settimana, se non possiamo più fare questo tipo di aggregazione sull’isola dovremmo spostarci in altri comuni».

Il tam tam dello stop alla musica è sbarcato su Facebook, alimentando una serie di polemiche… del tutto inutili.

«Qualcuno va a dire che il sindaco ha fatto un’ordinanza sulla musicaspiega il Sindaco Montella Non è vero. Permane ancora quella fatta dall’ex sindaco Comiti e il regolamento portato dall’ex assessore Lai. L’amministrazione non può entrare nel merito di accertamenti o iniziative delle forze dell’ordine sulla base di norme nazionali che non può scrivere alcun comune».

La delega al commercio da tre mesi è nelle mani del sindaco, è c’è chi lamenta la mancata nomina di un nuovo assessore di riferimento ma la risposta è che sono valutazioni politiche e che spettano all’amministrazione. «Mi sembra che qui si faccia un po’ di confusione su quali siano le competenze dei vari soggetti coinvolti – conclude il sindaco Montella – Queste sono norme complesse: regole amministrative e penali che ogni pubblico esercizio conosce molto bene. Ribaltare l’argomento come una questione di carattere politico è fuori luogo, anche perché i nostri locali, a differenza di molte altre località turistiche, hanno un ampio spazio operativo, compresi gli orari, sovrapponibili a quelli di Olbia e Golfo Aranci».

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Solamente per giusta informazione…

Attenzione alle norme Nazionali!

L’articolo 659 del codice penale – (Vedi –> art. 659 c.p.) – disciplina due distinte fattispecie contravvenzionali una di carattere generale, preveduta e sanzionata al primo comma, che riguarda indistintamente “chiunque” ponga in essere il fatto illecito in questione e una seconda, di cui al secondo comma, che sanziona (a determinate condizioni) le condotte rumorose poste in essere da chi per professione o mestiere svolge delle attività, per loro natura, rumorose.

Dalla fattispecie contemplata dal primo comma dell’art. 659 del codice penale, si deve osservare che ci troviamo di fronte ad un cosiddetto reato di pericolo. Il legislatore, infatti, ha inteso cioè tutelare – in un ottica di salvaguardia dell’ordine pubblico – il bene costituito dalla quiete pubblica ma anche quello della tranquillità privata con particolare riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svoglimento delle loro occupazioni (si pensi quindi ad attività lavorative che richiedono concentrazione, allo studio, alla lettura etc.)

Con la decisione numero 40329, depositata il 30 settembre 2014, i giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione – (vedi sentenza) – si sono pronunciati in ordine alla natura giuridica della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) secondo cui «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309».

Concludendo: disturbare la quiete pubblica, sotto l’aspetto penale, DUNQUE, può comportare anche la chiusura immediata del locale pubblico (Bar, Ristorante etc), da parte delle forze di pubblica sicurezzasenza possibilità alcuna di rivolgersi poi al Comune… che, nella circostanza, non ha nessuna competenza!

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