SEGNALAZIONI ED OPINIONI

Non si riesce più a riposare

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Riceviamo e pubblichiamo…

La Cassazione ribadisce principi fondamentali per la tutela della qualità  della vita e della salute

Ma il legislatore e le Pubbliche Amministrazioni sembrano ignorarli

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LA MADDALENA – La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20445, pubblicata in data 28 agosto 2017 ha enunciato nuovamente alcuni principi fondamentali:

  1. il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile al normale svolgimento della vita personale e familiare all’interno di una abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (nota: Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare: Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza).
  2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.), norma alla quale il giudice interno è tenuto a conformarsi (vedi Cass. 16/10/2015, n. 20927);  aggiungo che nei casi in cui tale ingerenza fosse necessaria per le ragioni indicate, il disturbato avrebbe diritto (non al pieno risarcimento del danno ma:) ad una indennità.

A fronte di questo abbiamo un legislatore che (a titolo di mero esempio) trasforma in una sorta di burletta i documenti di impatto acustico per le attività potenzialmente rumorose consentendo di evadere l’incombente mettendo una crocetta su un modulo dove l’interessato (!) dichiara che l’attività rispetterà i limiti previsti.

Abbiamo una Pubblica Amminsitrazione(anche qui a La Maddalena) – che consente l’apertura di locali con una inerzia per il mancato esercizio dei poteri di vigilanza dopo la concessione delle licenze.

Eppure, sempre la Cassazione, ha enunciato un principio rigoroso verso la Pubblica Amministrazione condannandola al risarcimento del danno nei casi di inerzia:
Il Comune che non esercita i poteri di vigilanza dopo la concessione del suolo pubblico può essere chiamato a rispondere del danno non patrimoniale“; es. confermando la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che aveva condannato il Comune di Olbia per aver consentito al Comitato per i festeggiamenti di San Pantaleo di posizionare un palco a meno di un metro da una abitazione privata, ostacolandone l’accesso e determinando immissioni sonore e luminose intollerabili, nonché per non aver fatto rimuovere tale struttura entro i termini stabiliti, facendo sì che quest’ultima diventasse «base per giochi e schiamazzi della gioventù locale».

Insomma, nonostante tutto… non si riesce più a riposare!

Mario Di Pietro

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NDR:

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