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Ordine di rimozione dei rifiuti

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Per opportuna informazione… sul dubbio insorto sui poteri del Sindaco o del Dirigente:

Chi lo deve adottare?

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ROMA – Il Responsabile dell’Ufficio di polizia municipale di un comune della Basilicata nel 2005 adottava un provvedimento col quale ordinava all’ANAS ed a due imprese operanti sull’Autostrada Salerno-Reggio Calabria di rimuovere i rifiuti abbandonati lungo il percorso autostradale.

L’Ente statale impugnava l’ordinanza dinanzi al TAR locale, sostenendo l’incompetenza del Dirigente a sottoscrivere il provvedimento, che respingeva il ricorso.

Appellava quindi l’Anas reiterando il motivo col quale deduceva l’incompetenza.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 4230 del 6 settembre 2017 accoglieva invece l’appello, affermando che un ordine siffatto era di competenza del Sindaco, ricostruendo la normativa vigente nella materia de qua.

Hanno infatti rilevato i giudici di Palazzo Spada che, sebbene l’art. 107 del T.U.E.L. attribuisca in generale l’attività di gestione ai dirigenti, compete al Sindaco l’emanazione dell’ordinanza di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, in virtù del carattere di specialità riconosciuto all’art. 192 D.L.vo n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente), dal quale la materia è disciplinata; e ciò sul rilievo che la volontà del Legislatore deve essere ricostruita nel senso di affermare la competenza del Sindaco ad emanare le ordinanze nella materia di rimozione di rifiuti, ai sensi del c.d. Decreto Ronchi (art. 14 D.L.vo n. 22 del 1997), anche successivamente all’entrata in vigore del TUEL e fino all’entrata in vigore del citato Codice del 2006, che ha definitivamente ribadito siffatta competenza.

 

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