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Regionali. Sfida all’ultimo voto. I tribunali verificano i verbali

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Rassegna Stampa

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REDAZIONE – Comincia oggi nei tribunali della Sardegna la verifica dei verbali dei seggi elettorali, un passaggio decisivo per sciogliere i dubbi sul risultato finale delle votazioni di domenica 25 febbraio. Lo rende noto il quotidiano L’Unione Sarda. E Alessandra Todde, governatrice in pectore, si dice «assolutamente serena, i dati dei nostri rappresentanti di lista ci tranquillizzano», col riferimento al distacco da Paolo Truzzu che si sarebbe ridotto a circa 1.400 voti. E se la Corte d’Appello di Cagliari non l’ha ancora proclamata presidente della Regione, è solo questione di tempo secondo lo staff della leader del Campo largo, che da giorni allontana e smentisce l’ipotesi di un clamoroso ribaltone.

Oggi il testa a testa è destinato a ripartire. Negli uffici elettorali circoscrizionali, allestiti nei tribunali dell’Isola, si riprenderà a lavorare. E chiuso il capitolo dei seggi mancanti ci si concentrerà sui verbali. Verrà controllata la regolarità dei documenti e delle operazioni svolte dai seggi. Le somme dei voti saranno passate ai raggi X. Il risultato può cambiare ancora? Nel centrodestra fanno notare che nel 2019, dopo il riesame dei verbali, Massimo Zedda ottenne diverse preferenze in più rispetto a quelle registrate al termine degli scrutini. E in effetti se si confronta il verbale dell’ufficio centrale (la Corte d’Appello di Cagliari) che proclamò vincitore Christian Solinas con i dati pubblicati ancora oggi sul sito internet della Regione, si può notare una differenza di 1.217 voti. Insomma: tutto è ancora possibile.

C’è poi il capitolo delle schede contestate. A Cagliari, ad esempio, i voti contesi – e messi a verbale – sarebbero appena 57. A Quartu 11. Se le stesse proporzioni fossero replicate in tutta l’Isola, si arriverebbe a circa mille casi dubbi.

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“Riconteggio dei voti”. Ecco cosa dice la giurisprudenza

In Italia non esiste un diritto generalizzato al riconteggio dei voti di un’elezione amministrativa. La giurisprudenza amministrativa è infatti assolutamente costante nel senso che chi ha interesse al ricorso, anche un semplice elettore, deve proporre ricorso al Tribunale amministrativo nel quale avrà l’onere di indicare la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede che intende contestare e le sezioni cui si riferiscono le specifiche censure mosse.

  1. In particolare si è detto che “è necessario e sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’atto introduttivo indichi, non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono, mentre sono inammissibili azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte” – ( St., sez. II, n. 3483 del 4.5.2022).
  2. Anche una denuncia estremamente circostanziata dell’irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni della parte ricorrente; un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo. E’ onere di chi agisce in giudizio avverso gli atti elettorali non solo formulare motivi specifici, indicando le circostanze concrete, il numero delle schede e delle sezioni di riferimento, la natura dei vizi denunziati, ma anche allegare in che modo tali presunti irregolarità, alterando la manifestazione del voto, comportino l’illegittimità del risultato proclamato e l’ottenimento di quello auspicato” – ( St., sez. II, n. 3722 dell’11.5.2022).
  3. Non sono ammissibili ricorsi ‘esplorativi’, con ciò intendendosi quei gravami proposti sulla scorta di meri sospetti di irregolarità commesse durante le operazioni elettorali circa il conteggio o l’attribuzione dei voti, sospetti in ordine ai quali il ricorrente non è in grado di produrre alcun attendibile principio di prova, seppure attenuato e per trovare conferma ai quali egli si proponga di conseguire l’inammissibile risultato di pervenire ad un complessivo riesame del voto in sede contenziosa” – ( Cons. St., sez. II, n. 5428 del 19.7.2022; Cons. St., sez. V, n. 610 dell’11.2.2016; Cons. St., sez. V, n. 5653 dell’11.12.2015).

Resta poi inteso che chi dovesse proporre un ricorso volto a contestare il complessivo risultato dovrà instaurare il giudizio dimostrando che i casi di errata attribuzione di voto da lui indicati comporterebbero un effettivo mutamento del risultato finale e coinvolgere nel relativo giudizio tutti i soggetti, liste elettorali e candidati i quali potrebbero subire pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso. Questi soggetti potrebbero, a loro volta, costituirsi nel relativo giudizio con possibilità di proporre un “ricorso incidentale” per far valere eventuali, specifici vizi nei voti attribuiti alle liste e alle coalizioni contrapposte.

La strada per ottenere una sorta di “riconteggio dei voti” è certamente molto ripida e appare assai azzardata».

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