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Zona Franca, che pasticcio

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La politica del Soviet: TASSE!

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LA MADDALENA – I giudici costituzionali, con la sentenza 4 luglio 2017 n° 154, in sostanza hanno annullato le imposte fiscali quali Iva-Irpef-Irpeg e le accise sui beni di consumo quali alcolici e carburanti. Le bollette di gas ed energia elettrica saranno esenti da tasse quali iva e accise esclusivamente per i residenti dell’isola di Sardegna.

Da oltre 70 anni veniva negato ai Sardi il regime fiscale speciale chiamato anche regime di “franchigie fiscali” riservato dall’art. 92 del Trattato di Roma alle Isole lontane come, appunto, la Sardegna, gravata da una disoccupazione anomala, fatto grave che per decenni i politici hanno tenuto la popolazione all’oscuro dei propri diritti, fatto salvo la Giunta guidata da Cappellacci che in fretta e furia sì e adoperata positivamente per attivare su richiesta dei 320 sindaci la Zona Franca Integrale.

L’Italia, in quanto facente parte della Comunità Economica Europea, è tenuta a ottemperare alle disposizioni ed ai principi contenuti non solo nei Trattati, ma anche nei Regolamenti e nelle Direttive Comunitarie, ossia in quelle norme che “nell’ordine gerarchico” delle fonti del Diritto risultano “Armonizzate” e “Sovraordinate” alla normativa dei singoli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea. La popolazione e stata tenuta all’oscuro, anche del fatto che gli attuali Dirigenti dell’Agenzia delle Entrate della Sardegna hanno concorso al fallimento dell’economia isolana, imponendo ad aziende e residenti, anziché la tassazione prevista nella Direttiva n.69/75/CEE, la stessa tassazione fiscale riservata alle altre regioni italiane a statuto ordinario. Fatto gravissimo poiché non si tratta di Isole e tanto meno Isole Lontane, gravate da una disoccupazione anomala e, quindi, titolari del diritto ad essere dichiarati Zona Franca e pertanto considerati territorio extra doganale ai sensi dell’art. 169, 170 e 251 del D.P.R. n.43/73. Imporre così una Tassazione Fiscale più elevata rispetto al dovuto, si ritiene possa essere considerato come comportamento equivalente a quello della “concorrenza sleale”, che se provata, determina il diritto al risarcimento di miliardi a seguito di una class action contro i politici dell’attuale governo regionale, oltre ai funzionari delle entrate regionali ritenuti responsabili per danni riconducibili ai sensi degli artt. 2598, 2599,2600, 2601 C.C.;

La popolazione, invece, avrebbe dovuto essere informata sul fatto di aver diritto all’esonero da ogni tipo di tributo, ai sensi delle Direttive Comunitarie richiamate all’art. 170 del D.P.R. n. 43/73, ossia le Direttive n. 69/74/CEE, n. 69/75/CEE, con le qualivengono disciplinati i territori dichiarati zona franca, i cui residenti sono titolari del diritto all’applicazione di quei “Regimi Fiscali Speciali” come compensazione allo svantaggio geografico, svantaggio che se non compensato determina la violazione del principio di eguaglianza e quello del diritto alla concorrenza, ossia il diritto che si pone come obiettivo quello di promuovere l’efficienza e lo sviluppo economico. Infatti, nel quadro dell’economia di mercato, la concorrenza favorisce detto sviluppo, sia assicurando la concorrenzialità delle imprese, dei prodotti e dei servizi sul mercato comune e rafforzando la presenza delle imprese europee sul mercato mondiale, sia gli interessi dei consumatori beneficiari dei buoni servizi così realizzati.

La recente sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 4.07.2017 a pagina 18 precisa che il paventato danno causato dall’Italia alla Sardegna, nella cosiddetta “Vertenza Entrate“ è stato “superato in conseguenza dei Vantaggi ottenuti con l’accordo stipulato in data 21 luglio 2014, dei cui obblighi non può sostenersi l’inadempienza da parte dello Stato dopo che lo stesso ha dato attuazione all’art. 8 dello Statuto Sardo con l’emanazione del D.lgs. n. 114/2016, in tal modo eliminando la causa principale degli squilibri finanziari lamentati dalla Regione Sardegna”.

In poche parole, la Corte Costituzionale conferma che ai sensi del D.lgs. n. 114/2016 la Regione Sardegna è stata autorizzata a concedere (a decorrere dal 2010) tutti i vantaggi fiscali previsti dalle Direttive n. 69/75/CEE, n. 69/74/CEE e dai Regolamenti n. 918/1983 e n. 2504/1988, compensazioni fiscali che competono ai residenti nell’isola, dopo che il D.lgs. n. 75/98 ha dichiarato il territorio della Sardegna extra doganale ai sensi di quanto previsto dall’art. 128 del Regolamento n. 2913/92, dove si prevede che si può chiedere il rimborso o lo sgravio dai dazi doganali, Iva e accise (dazi all’importazione), quando si dimostri che le merci sono state poste in una zona franca o in un deposito franco, Regolamento n. 2913/92 che assieme al Regolamento n. 2454/93, disciplinano il regime fiscale che deve essere riservato ai residenti nei territori individuati come extra doganali, e per questo appositamente richiamati nello stesso decreto (D.lgs.n.75/98).

Preminenza del Diritto Comunitario rispetto a quello degli Stati membri confermato anche dal Regolamento (UE) n. 952/2013, che all’art. 5 precisa che per l’Italia continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n.43/73 (TULD) e quelle del D.lgs. n. 374/90.

In conclusione, la sentenza numero 154/2017 in risposta alla vertenza incardinata dalla Regione Sardegna contro lo stato ITALIANO è un vero Boomerang. La sentenza emessa dai giudici della Corte Costituzionale mette in cattiva luce la figura del Presidente Pigliaru. Tale sentenza, tra l’altro, smaschera il gioco politico del PD Regionale e risulta essere rivoluzionaria quanto imbarazzante perché inevitabilmente evidenzia la totale “furbizia” e impreparazione, oltre l’occultamento dei sacrosanti diritti in capo ad aziende e residenti nell’isola di Sardegna, che in questi anni sono stati equiparati fiscalmente al resto delle regioni d’Italia, facendo sì che molti di loro, nel tempo, perdessero, grazie ad un fisco oppressivo, aziende, case e famiglia…

Chi paga ora tutto questo?

A rigor di logica, legge e giustizia… Pigliaru e Company ?

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